Art. 2.

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Amministrazione finanziaria, sempre in deroga all'articolo 10 della legge n. 783 del 1908, è altresì autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, i lotti di cui risultino assegnatari prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi, a sud con l'area di cui al primo periodo del presente comma, ad ovest lungo mare San Felice, come indicato nella planimetria allegata alla presente legge».